CAPITOLO IX
LEASSOCIAZIONI DI FEDELI 1
1. LE ASSOCIAZIONI DI FEDELI NEL CIC DEL 1917
a) Introduzione
Le prime norme di diritto universale, emanate dopo il Concilio di Trento - cost. Quaecumque di Clemente VIII, del 7 dicembre
1604. Prima soltanto norme diocesane e di alcuni concili particolari. La cost. Quaecumque una normativa parziale. Normativa più completa CIC`17
b) Caratteristiche del CIC del 1917 in materia di associazioni difedeli (cann.
684-725)
1) Il diritto di associazione
I fedeli avevano il diritto di associarsi nel possibilita di iscriversi nelle associazioni, approvate o erette dall'autorità ecclesiastica. Autorità faceva l`atto costitutivo della associazione, prima di tale atto, l'associazione non poteva esistere nella Chiesa.
2) La tipologia delle associazioni
a) Secondo il fine: Terzi Ordini, confraternite epie unioni.
Terzi Ordini secolari, finalita: perfezione cristiana
Collegate ad un Ordine religioso. I fedeli volevano vivere il carisma di un Ordine religioso senza abbandonare il mondol.
+ atti propri del Superiore religioso
Erano dipendenti dei Superiori religiosi (erezione di sodalizia che compongono il Terzo Ordine, l’iscrizione di nouvi membri. Anche spettavano al Superiore religioso la presidenza delle assemblee, la nomina dei moderatori, il controllo economico, l'espulsionewydalenie dei membri, ecc.
Tuttavia tale dipendenza dal Superiore religioso doveva essere sempre compatibile con il dovuto assoggettamentopodporzdkowanie all'autorità ecclesiastica locale. Perciò questa era chiamata a dare il suo consenso per l'erezione dei sodalizi e perché i membri potessero indossarewkladac speciali vesti nelle cerimonie pubbliche.
Quando un membro di TO diventava religioso perdeva automaticamente la condizione di membro del Terzo Ordine, perché era ritenuta incompatibile la presenza di due carismi religiosi nello stesso fedele. Era anche il divieto di essere simultaneamente membri di due Terzi Ordini, tranne che vi fosse un indulto apostolico.
Le pie unioni
Finalita: opere di pietà o di carità in genere.
Fra queste,costituite a modo di corpo organico, erano denominate sodalizi.
Le confraternite
Anche sodalizi (costituiti a modo di corpo organico) destinati ad opere di pietà e di carità, ma anche all'incremento del culto pubblico.
Erano presenti nelle procesioni e le cerimonie liturgiche. Usavano insegnesztandary e vesti
b) Secondo la relazione con l'autorità ecclesiastica: associazioni erette, approvate e raccomandate.
Erette, approvate e raccomandate dalla gerarchia.
12 Lo stretto collegamento con il culto pubblico e in particolare COll le processioni e cerimonie sta alla
base di tante norme del CIC del 1917. Vid. ad es. i canoni che trattano sull'obbligo di partecipare alle processioni
(can. 718), sulla precedenza (call. 701), sulle vesti e insegne (call. 713 § 2 e 714), sul divieto di erigere
più di una associazione con lo stesso nome e fine dentro la stesso luogo (can. 711 § 1), le associazioni da favorire
da parte dei Vescovi (can. 711 § 2). Vid. anche il can. 706, sulla partecipazione corporativa dei terziari nelle
processioni e cerimonie liturgiche (call. 706).
13 Il Call. 684 fa un accenno alle associazioni condannate dalla Chiesa, mettendo in guardia i fedeli perché
non ne diventassero membri.
14 Cf. cann. 684, 686 § 1.
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CAPITOLO/X
Associazioni erette e approvate
Di quelle erette e di quelle approvate il CIC del 1917 se ne occupa ampiamente,
indicando anzitutto che queste sono le associazioni riconosciute nella Chiesa1S,e che
quelle erette possiedono la personalità morale16•
I Terzi Ordini, i sodalizi e le confraternite dovevano essere sempre erette dall'autorità
ecclesiastica, mediante decreto. Le pie unioni potevano anche essere erette, ma alcune
erano soltanto approvate. In tale caso non godevano, logicamente, della personalità
morale. Avevano invece capacità di ottenere grazie spirituali, in particolare indulgenze
(can. 708). Nella dottrina canonica successiva si mise in evidenza che tali enti erano soggetti
in senso giuridico, pur non godendo della personalità.
Le associazioni "commendatae"
Alle associazioni raccomandate viene data invece scarsa attenzione. Dal can. 684,
unico canone in cui vengono citate, si può desumere unicamente la loro esistenza, ma
non è dato sapere quali associazioni ricevevano questa raccomandazione17; se tale atto
dell'autorità era rivolto unicamente alle associazioni approvate o altre associazioni potevano
anche riceverla.
Dai più recenti studi sulla codificazione del 1917 in questa materia18 emerge che le
associazioni commendatae erano concepite come enti che, creati dai fedeli in virtù del
loro diritto di associazione, per raggiungere fini di pietà o di carità, erano poi raccomandati
dall'autorità ecclesiastica19• Ma la mancanza di un punto di riferimento preciso (quella
distinzione fra associazioni erette e approvate dall'autorità e tutte le altre associazioni),
lasciava le associazioni commendatae in una posizione giuridica poco chiara, perché non
erano riconosciute nella Chiesa.
15 Cf. can. 686 § 1.
16 Cf. can. 687.
17 Can. 684: "Pideles laude digni sunt, si sua dent nomina associationibus ab Ecclesia erectis vel saltem
commendatis" .
18 Cf. W. SCHULZ,Das Vereinsrecbt des Code.xIurls Canonici von 1917 und seine Anwendung bis zum
Zweiten Vatikaniscben Konzil, in Das konsoziative Element in der Kircbe, St. Ottilien 1989, pp. 373-395; S.
SAGASTIBELZA, El derecbo de asociaci6n del flel durante el proceso de elaboraci6n del C6digo de 191 7, Roma
1993; ]. CHAPA,Las asociaciones "in specie" durante el proceso de codificaci6n del C6digo de 1917, Roma
1999.
19 Già nei primi passi dell'elaborazione del primo Code.x iurls canonici fu attuata una scelta che avrebbe
avuto il suo riflesso sul testo definitivo: il codice si sarebbe occupato prevalentemente delle associazioni
costituite o approvate dall'autorità. Ciò spiega che le indicazioni riguardanti le associazioni costituite dai fedeli
siano scomparse dal testo promulgato. Proprio ad alcune di queste associazioni faceva riferimento il testo
che poi diventò il canone 684: venivano lodati i fedeli che si sarebbero iscritti nelle associazioni pubbliche
(erette o approvate dall'autorità) e in quelle private (costituite dai fedeli) raccomandate dall'autorità.
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LE ASSOCIAZIONI DI FEDEli
3) Il ruolo dell'autorità ecclesiastica
Dalla normativa del 1917 emerge, come tratto caratteristico delle associazioni in essa
regolate, il loro stretto collegamento con l'autorità ecclesiastica: tutte le associazioni ecclesiastiche
erano direttamente e particolarmente unite all'autorità. Questa interveniva nella
nascita, nella vita, e anche nell'estinzione di tali soggetti20• L'ente associativo infatti, nasceva
da un atto dell'autorità (con l'erezione o con l'approvazione era riconosciuta nella Chiesa.
Cf. can. 686); la stessa autorità esercitava un controllo e una vigilanza particolarmente intensa
sull'associazione (can. 690), sulle sue norme (gli statuti non soltanto dovevano essere esaminati
o approvati, ma potevano iIi alcuni casi essere modificati e corretti da essa. Cf. can .
689), sui suoi beni (erano assoggettati ad un rendiconto annuale. Cf. can. 691 § 1), e anche
sul suo agireI. Fra le disposizioni più estreme vi erano l'obbligatoria presenza del Vescovo
o di un suo delegato nelle riunioni delle confraternite e la previsione dell'annullabilità degli
accotd presi nelle riunioni straordinarie di cui non fosse stato avvisato l'Ordinario (cann.
697 e 715). Passavano così in un secondo piano elementi tipicamente associativi come il
ruolo della volontà dei fondatori e dei membri sia nella creazione, permanenza ed estinzione
dell'ente, sia nella formazione del vincolo giuridico che unisce i membri fra di loro e ogni
singolo membro con l'ente associativo, oppure la capacità decisionale dell'insieme dei
membri. È significativo che l'autorità ecclesiastica competente avesse il potere di sciogliere,
mediante l'espulsione, il vincolo di un membro con l'associazione (cf. can. 696 § 3), e che l'estinzione
dell'associazione dipendesse sempre dall'autorità ecclesiastica (cf. can. 699).
Le associazioni erano concepite nel vecchio codice come enti creati, controllati e in
parte governati dalla gerarchia. Ad esse potevano aderire i fedeli (essendo questa la manifestazione
quasi esclusiva dell'esercizio del loro diritto di associazione). Si trattava quindi di
enti di cui si serviva la gerarchia per promuovere il culto pubblico della Chiesa, per migliorare
la vita cristiana dei fedeli, non soltanto mediante la sequela nel mondo dello spirito di
un istituto o di un ordine religioso, ma anche tramite l'esercizio di opere di pietà o di carità.
Tali enti sono messi a disposizione dei fedeli, costituiscono un'offerta a loro fatta, una strada
per il loro progresso spirituale22•
20 Nelle associazioni erette dai religiosi nelle proprie chiese in virtù del privilegio apostolico, l'intervento
dell'Ordinario del luogo diventa meno intenso (cf. cann. 690 § 2 e 698 § 1). Ma ciò non significa che l'associazione
non sia assoggettata all'autorità ecclesiastica. In questo caso si potrebbe affermare che è l'ente
associativo ad essere unito all'autorità che concesse il privilegio ai religiosi, ai Superiori del primo Ordine (cf.
cann. 696, 703), e, infine, per alcuni aspetti, all'autorità locale.
21 Cf. can. 698 dove si prevede l'intervento dell'autorità nella nomina dei moderatori e dei cappellani
delle associazioni.
22 Sotto questo profilo acquistano una particolare rilevanza, perché sottolineano la preoccupazione
per il bene spirituale dei fedeli membri, le norme che regolano i requisiti per lucrare le indulgenze e per ricevere
i benefici spirituali assegnati all'associazione, e la normativa sull'aggregazione delle associazioni (istituto
che essenzialmente comportava la condivisione delle indulgenze e grazie spirituali della pia unione primaria
o dell'arciconfraternita). Cf. cann. 692, 709, 712 § 3, 720-725. Tali disposizioni riflettono una
caratteristica tipica dell'associazionismo del secolo scorso: dare più rilievo agli elementi spirituali (preghiere,
indulgenze, suffragi), trascurando in occasioni aspetti più strettamente associativi.
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Il modello associativo che emergeva dalla legislazione canonica del 1917 era di
tipo pubblicistico e si presentava idoneo per quelle forme associative che volessero o
dovesseroessere strettamente unite all'autorità, ma si mostrava inadeguato per quelle
associazioni che intendessero essere dotate di un'ampia autonomia23•
2. LE ASSOCIAZIONI DAL CIC DEL 1917 AL CIC DEL 1983
a) La reso/utio Corrientensis
Questa inadeguatezza del sistema associativo previsto dal CIC del 1917 si manifestò
subito: alcune associazioni di fedeli esistenti prima della promulgazione del CIC, e
altre create dopo, non trovarono spazio nel quadro legale e di conseguenza ebbero una
situazione giuridica precaria. A colmare alcune lacune contribuì la Reso/utio
Corrientensis della S. Congregazione del Concilio, del 13 novembre 192024•
Tale decisione dava risposta alla questione, sollevata dal Vescovo di Corrientes
(Argentina), dell'assoggettamento delle Conferenze di S. Vincenzo de Paoli
all'Ordinario del luogo. Nella risposta vaticana riemergeva una tipologia delle associazioni
che, pur essendo adoperata dai canonisti e ammessa dalla legislazione e prassi
precodiciali, era rimasta quasi occulta nel codice: la distinzione fra le associazioni eccle siastiche
(erette o approvate dall'autorità ecclesiastica) e le associazioni /aicali 25.
Queste, secondo la suddetta risoluzione, erano legittime, nascevano da un atto dei fedeli,
ed erano da loro governate26• L'autorità ecclesiastica esercitava nei loro confronti fun-
23 Cf. P. loMBARDiA, Lezioni di diritto canonico, Milano 1985, pp. 186-187.
24 Cf. AAS, 13 (1921) pp. 135-144.
25 Comunque, la C. del Concilio era del parere che il codice avesse recepito tale distinzione. A sostegno
di questa tesi veniva attribuito un rilievo eccessivo al riferimento codiciale alle associazioni commenda tae:
"Ius praecedens hac in re non fuit mutatum per Codicem, sed potius flrmatum. Id autem (. ..) deducitur
(..,) ex canonibus specialibus Defldelium associationibus. Sane ex can. 684: 'Fideles laude digni sunt, si sua
dent nomina associationibus ab Ecclesia erectis vel saltem commendatis'. Distinguit ergo accurate associationes
ab Ecclesia erectas ab associationibus ab Ecclesia commendatis, qualis est Vincentiana Societas". S.c. DEL
CONCIIJO, Resolutio Corrienten., cit., p. 141.
26 "Dantur ergo praeter consociationes stricto sensu ecclesiasticas, quae ab auctoritate ecclesiastica eriguntur
et diriguntur, aliae fidelium uniones etiam ad finem pium excitatae, sed sub potestate et regimine laicorum
constitutae, ab auctoritate vero ecclesiastica mere probatae seu laudatae, quae suscipiuntur in utilitatem
proximi auxilio indigentis, et exercent beneficentiam in pauperes, curam infirmorum, protectionem
viduarum aut orphanorum, promovent sanam et christianam institutionem, aut bonum spirituale et tute/am
moralem iuvenum artificum, aut contra certa vitia grassantia luctant". S.c. DELCONCILIO, Resolutio Corrienten.,
cit., p. 139.
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LEASSOCIAZIONIDI FEDELI
zioni di vigilanza e controllo negli stessi ambiti in cui era competente nei confronti dei
fedeli singoli27•
Il riconoscimento ecclesiale delle associazioni laicali operato dalla Congregazione del
Concilio si rivelò tuttavia non sufficiente perché tali associazioni avessero una chiara posizione
giuridica nell'ordinamento canonico: nella stessa risoluzione si afferma in riferimento alle associazioni
laicali, che "associatio non habet esse ab Ecclesia, nec ab Ecclesia agnoscitur quoad
iuris effectus"28.
l5J7;aaOftniui defConcilio Vaticano II
Anche nell'ambito delle associazioni dei fedeli, il Concilio Vaticano II costituì un
passo in avanti. Pur non essendoci un documento specifico in materia, ci sono importanti
indicazioni; in particolare, nel decreto Apostolicam actuositatem, sull'apostolato
dei laici, e nel decreto presbyterorum Ordinis, sulla vita e ministero dei presbiteri29•
Gli apporti conciliari incidono su tre questioni fondamentali: il diritto del fedele ad
associarsi, la tipologia delle associazioni e infine il rapporto fra questi enti e l'autorità
ecclesiastica.
Per quanto riguarda la prima questione, occorre segnalare che nel decreto
Apostolicam actuositatem si proclama esplicitamente l'esistenza di un diritto dei laici ad
associarsi liberamente nella Chiesa: "Salvo il doveroso rapporto con l'autorità ecclesiastica,
i laici hanno il diritto di fondare e dirigere associazioni e dare nome a quelle esi-
27 "Immo absolute potest vere dici, quod sicut singuli fideles iurisdictioni Episcopi subsunt, ita manent
huius iurisdictioni subiecti, quando in Societates uniuntur. Quamquam enim Episcopus ex hoc solo facto
societatem vi suae iurisdictionis dirigere nequit, quemadmodum societates proprie ecclesiasticas et confraternitates
dirigit, ius tamen habet et obbligationem INVlGlLANDI, ne abusus irrepant neve fideles occassione societatum
ruinam salutis incurrant". S.C. DELCONCIUO,Resolutio CoTTienten., cit., p. 140. Perciò si conclude nei
confronti delle Conferenze di S. Vincenzo: "Cum tamen omnes fideles, sive seorsim accepti sive in societatem
coadunati, sint subiecti Praelatis ecclesiasticis, et activitas alicuius societatis etiam laicalis, ex fidelibus conflatae,
subsit generali vigilantiae Episcoporum, id de Conferentiis quoque Vmcentianis tenendum est". Ibid., p.
144.
28 S.c. DELCONCILIO,Resolutio CoTTienten.,cit., p. 139. Sui problemi lasciati irrisolti, cf. in dottrina A. DEL
PORTILLO,Ius associationis et associationesfidelium iuxta Concilii Vaticani Ildoctrinam, cit., pp. 7 e 19; e W.
ScHULZ,Le normecanonicbe, cit., pp. 159-160, il quale indica che molte associazioni laicali promosse dai cattolici
in Germania e che agivano nel campo sociale, restarono in margine al codice. Vid. anche IDEM,Problemi
di applicazione del diritto canonico in materia di associazioni, in Ius in vita et in missione Ecclesiae. Acta
symposii internationalis iuris canonici, Città del Vaticano 1994, p. 867.
29 Anche il decr. Cbristus Dominus, n. 17 si interessa alle associazioni. In concreto chiede ai Vescovi di
promuovere le associazioni che direttamente o indirettamente tendono a fmi soprannaturali.
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CAPITOW/x
stenti"30.Nei confronti degli altri fedeli non si trova una proclamazione simile a questa
appena riportata. Comunque, ciò non significa che il Concilio non fosse consapevole
dell'esistenza di questo diritto. Così nel caso dei presbiteri, la raccomandazione delle
associazioni sacerdotali, espressa in presbyterornm Ordinis, n. 831,poggia non su una
...
diritto